ART. 1 - DENOMINAZIONE E
SEDE
E' costituita l'associazione
sindacale denominata CO.N.PE.CO.T. (Coordinamento Nazionale Personale
Commissioni Tributarie). L'associazione non ha fini di lucro ed ha sede legale
in Catania.
ART. 2 -
COSTITUZIONE
Sono soci tutti i lavoratori e le lavoratrici comunque
dipendenti del Ministero delle Finanze o da quello di Grazia e Giustizia che
prestano il loro servizio in qualsiasi Commissione Tributaria e aderiscono ai
suoi organismi.
ART. 3 - SCOPI E PRINCIPI
GENERALI
Il CO.N.PE.CO.T. ha quale scopo la promozione e la
tutela delle condizioni lavorative e sociali dei lavoratori e delle
lavoratrici attraverso tutte le azioni a tale scopo necessarie, favorendo
l'organizzazione come forza auto gestita della prassi sindacale e delle lotte
nei luoghi di lavoro e nel territorio.
Il CO.N.PE.CO.T. persegue, come irrinunciabili, i
principi di tutela del lavoro, solidarietà, dignità del lavoratore nei
confronti di chicchessia.
-
Promuove azioni di solidarietà e sostegno nei
confronti di tutti i soggetti sindacali e sociali, nazionali e
internazionali, che perseguono gli stessi principi.
-
Si batte contro ogni monopolio coatto della
rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e per la pratica delle proprie
concezioni politico-organizzative segnate dalla supremazia della civile
convivenza, demandando l'incertezza dei poteri sindacali (contrattazione,
rappresentanza, agibilità, permessi sindacali, ecc...) agli organismi di
base liberamente eletti da tutti i lavoratori, iscritti o no a qualsiasi
sindacato, su scheda bianca e con voto segreto, e da essi revocabili in
qualsivoglia momento, con le maggioranze previste per legge, in
materia.
-
Persegue la tutela degli interessi specifici e
generali, politici, culturali e materiali dei lavoratori e delle lavoratrici
e dei settori sociali che ad essi fanno riferimento, anche attraverso la
promozione di attività culturali, di ricerca e di studio. Organizza
strumenti stabili di coordinamento politico-sindacali atti alla
riunifiazione dei percorsi delle conflittualità locale, nella consapevolezza
della priorità dell'azione diretta alla determinazione di rapporti di forza
favorevoli.
-
Assume la parità sessuale ed afferma la supremazia
della soggettività umana, dei bisogni sociali e tutela la maternità nei
rapporti di lavoro.
-
Dichiara che il lavoro non è una merce e si batte
per una conseguente trasformazione della società , dei meccanismi sociali di
produzione e per una effettiva razionalizzazione dei sistemi di
lavoro.
ART. 4 - IL
PATRIMONIO
Il patrimonio del CO.N.PE.CO.T. è costituito:
-
dalle quote versate dagli iscritti, che saranno
successivamente stabilite dagli organi statuari;
-
da eventuali titoli di debito pubblico o privato
che potranno essere acquisiti in seguito ad economie di bilancio o di
amministrazione;
-
dai beni mobili ed immobili che evntualmente
potranno pervenire a qualsiasi titolo al Coordinamento;
-
da contributi o sovvenzioni di enti pubblici e
privati che ugualmente a qualsiasi titolo possano pervenire;
-
da somme che siano realizzate attraverso la
commercializzazione editoriale prodotta dal Coordinamento o frutto delle
iniziative culturali e sindacali del Coordinamento
medesimo.
ART. 5 - TESSERAMENTO E
CONTRIBUTI SINDACALI
-
Le modalità di iscrizione, nonché la aliquota
percentuale inerente l'iscrizione stessa sono stabilite dall'Assemblea
Nazionale. Nella prima attuazione dello statuto tali modalità ed aliquote
saranno stabilite dal Consiglio Direttivo Provvisorio che espleterà tutti i
compiti di avviamento del Coordinamento e preparerà la prima assemblea
nazionale.
-
L'iscrizione al CO.N.PE.CO.T. può avvenire anche
collettivamente mediante l'adesione all'organismo provinciale di organismi
di base già operanti in specifiche realtà lavorative, che potranno
conservare la propria denominazione e la propria autonomia nel rispetto del
presente statuto e della modalità di versamento delle
quote.
La disdetta di adesione al CO.N.PE.CO.T. ha effetto
immediato.
ART. 6 - DEMOCRAZIA
CONTRATTUALE
Ogni fase della contrattazione collettiva è sottoposta
alla valutazione dei lavoratori e delle lavoratrici interessati attraverso
assemblee rispettivamente competenti territorialmente che sostituiscono
l'organismo decisionale per la sottoscrizione degli accordi sindacali a tutti
i livelli.
ART. 7 - UN SINDACATO SENZA
SINDACALISTI
Gli organismi del CO.N.PE.CO.T. sono formati al 100%
da lavoratori e lavoratrici e prevedono sia funzionari e distacchi sindacali a
tempo pieno o parziale. I detti permessi, in merito all'individuazione della
persona o delle persone, saranno deliberati dall'Assemblea Provinciale dei
Comitati di Base a maggioranza del 51% degli aventi diritto.
ART. 8 - ORGANISMI INTERNI
Sono organi del CO.N.PE.CO.T.:
-
Il Comitato di Base che ne rappresenta la
struttura portante. E' formato dall'Assemblea di tutti gli iscitti del
singolo ufficio, ed è l'organo decisionale del CO.N.PE.CO.T. a livello
aziendale. Elegge la propria struttura di coordinamento e può essere
convocato straordinariamente da almeno il 10% degli iscritti della singola
realtà lavorativa;
-
L'Assemblea Provinciale dei Comitati di Base, che
è il massimo organismo deliberante provinciale ed è convocata ogni sei mesi
dal coordinamento provinciale. Può essere convocata straordinariamente da
almeno il 10% degli iscritti all'organismo provinciale;
-
Il Coordinatore Provinciale che è eletto
dall'Assemblea Provinciale dei Comitati di Base con maggiornaza non
inferiore al 51% degli aventi diritto al voto presenti. Rappresenta solo
tecnicamente e per motivi legali il CO.N.PE.CO.T. Provinciale nei confronti
di terzi, controparti e pubblici poteri, assumendone la rappresentanza
legale;
-
L'amministrazione Provinciale (o più figure
amministrative) che amministra il flusso finanziario corrente del
Coordinamento e cura la contabilità. E' eletto dall'Assemblea Provinciale
dei Comitati di Base, tra i suoi componenti. Ogni iscritto ha il diritto di
prendere visione ed ottenere copia del bilancio provinciale;
-
Il Coordinatore Provinciale e l'Amministratore
Provinciale possono essere sostituiti a seguito di delibera del
Coordinamento Provinciale a maggioranza di almeno il 51% degli aventi
diritto al voto;
-
L'Assemblea Nazionale, che è composta da tutti gli
iscritti al CO.N.PE.CO.T., ed è il massimo organismo deliberante e svolge
funzioni di indirizzo generale e confronto sulle tematiche rivendicative e
sindacali. Può modificare o integrare lo Statuto con delibera espressa dai
2/3 degli aventi diritto al voto presenti. Si riunisce almeno ogni due anni.
Può essere convocata in seduta straordinaria su proposta di almeno 1/4 dei
Coordinamenti Provinciali;
-
Il Consiglio Direttivo Provvisorio, che è l'organo
che attuerà il presente Statuto nella fase di avvio. Lo stesso organo
provvederà ad organizzare e convocare la prima ASSEMBLEA NAZIONALE,
prevedendo ai fini della partecipazione alla stessa le norme in materia di
delega dei singoli associati. Esso sarà eletto entro 30 giorno dall'avvio
dell'attività del Coordinamento, dai componenti associati soci fondatori
dello stesso e consterà di n. 5 componenti. Gli stessi eleggeanno un
Presidente il quale nominerà il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere,
anche sciogliendoli tra i non appartenenti al Consiglio Direttivo
Provvisorio. Il Consiglio, infine, stabilirà le modalità di iscrizione al
Coordinamento.
-
Il Coordinatore Nazionale è eletto dall'Assemblea
Nazionale con la maggioranza del 51% dei voti dei partecipanti alla prima
seduta, che dovrà svolgersi entro quattro mesi dall'avvio dell'attività del
Coordinamento.
ART. 9 - PATTI FEDERATIVI
Il CO.N.PE.CO.T. assume il federalismo
sindacale come forma costitutiva dell'agire collettivo, come caratteristica
del rispetto delle differenze, e quale aspetto liberatorio dello stare
assieme.
Il CO.N.PE.CO.T. può stringere accordi e
sottoscrivere patti federativi pertinenti con altre associazioni,
confederazioni ed organizzazioni territoriali, nazionali e internazionali su
delibera di almeno i 2/3 dei componenti del Coordinamento Provinciale, nel
caso di accordi o patti a carattere locale, o dell'Assemblea Territoriale,
negli altri casi. La sotto scrizione deve essere ratificata entro il termine
massimo di un mese rispettivamente dall'Assemblea Provinciale o dell'Assemblea
Territoriale.
ART. 10 - INCOMPATIBILITA'
La carica di componente di organismi di
coordinamento ed esecutivi del CO.N.PE.CO.T. è incompatibile con incarichi
pubblici elettivi, incarichi direttivi p esecutivi di partiti, gruppi politici
o aziendali.
ART. 11 - RAPPRESENTANZA
CONTRATTUALE
La rappresentanza sindacale nei luoghi di
lavoro è esercitata da organismi contrattuali unitari costituiti su iniziativa
dei lavoratori interessati. Tali organismi sono formati da delegati eletti su
scheda bianca e sono revocabili in qualsiasi momento dai lavoratori che li
hanno eletti, con la maggioranza del 51% degli aventi diritto.
Gli organismi contrattuali unitari,
attraverso l'esercizio della democrazia diretta e collettiva, si fanno
portavoce dei bisogni, delle domande e delle aspirazioni che nascono nei
luoghi di lavoro e nella società con piena titolarità della contrattazione e
di tutte le azioni ritenute opportune per la difesa delle condizioni
lavorative e sociali e la tutela collettiva ed individuale dei lavoratori e
delle lavoratrici e dei loro interessi, con riferimento al lavoro svolto nel
settore del Contenzioso Tributario.
Tali organismi sono unici per tutto il
pesonale e costituiscono coordinamenti di categoria ed intercategoriali per i
corrispondenti livelli contrattuali.
Le assemblee generali sono il massimo
organismo decisionale per la sottoscrizione degli accordi sindacali, a tutti i
livelli.