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Coordinamento Nazionale del Personale
delle Commissioni Tributarie

STATUTO CO.N.PE.CO.T.

ART. 1 - DENOMINAZIONE E SEDE

E' costituita l'associazione sindacale denominata CO.N.PE.CO.T. (Coordinamento Nazionale Personale Commissioni Tributarie). L'associazione non ha fini di lucro ed ha sede legale in Catania.

ART. 2 - COSTITUZIONE

Sono soci tutti i lavoratori e le lavoratrici comunque dipendenti del Ministero delle Finanze o da quello di Grazia e Giustizia che prestano il loro servizio in qualsiasi Commissione Tributaria e aderiscono ai suoi organismi.

ART. 3 - SCOPI E PRINCIPI GENERALI

Il CO.N.PE.CO.T. ha quale scopo la promozione e la tutela delle condizioni lavorative e sociali dei lavoratori e delle lavoratrici attraverso tutte le azioni a tale scopo necessarie, favorendo l'organizzazione come forza auto gestita della prassi sindacale e delle lotte nei luoghi di lavoro e nel territorio.

Il CO.N.PE.CO.T. persegue, come irrinunciabili, i principi di tutela del lavoro, solidarietà, dignità del lavoratore nei confronti di chicchessia.

  • Promuove azioni di solidarietà e sostegno nei confronti di tutti i soggetti sindacali e sociali, nazionali e internazionali, che perseguono gli stessi principi.
  • Si batte contro ogni monopolio coatto della rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro e per la pratica delle proprie concezioni politico-organizzative segnate dalla supremazia della civile convivenza, demandando l'incertezza dei poteri sindacali (contrattazione, rappresentanza, agibilità, permessi sindacali, ecc...) agli organismi di base liberamente eletti da tutti i lavoratori, iscritti o no a qualsiasi sindacato, su scheda bianca e con voto segreto, e da essi revocabili in qualsivoglia momento, con le maggioranze previste per legge, in materia.
  • Persegue la tutela degli interessi specifici e generali, politici, culturali e materiali dei lavoratori e delle lavoratrici e dei settori sociali che ad essi fanno riferimento, anche attraverso la promozione di attività culturali, di ricerca e di studio. Organizza strumenti stabili di coordinamento politico-sindacali atti alla riunifiazione dei percorsi delle conflittualità locale, nella consapevolezza della priorità dell'azione diretta alla determinazione di rapporti di forza favorevoli.
  • Assume la parità sessuale ed afferma la supremazia della soggettività umana, dei bisogni sociali e tutela la maternità nei rapporti di lavoro.
  • Dichiara che il lavoro non è una merce e si batte per una conseguente trasformazione della società , dei meccanismi sociali di produzione e per una effettiva razionalizzazione dei sistemi di lavoro.

ART. 4 - IL PATRIMONIO

Il patrimonio del CO.N.PE.CO.T. è costituito:

  1. dalle quote versate dagli iscritti, che saranno successivamente stabilite dagli organi statuari;
  2. da eventuali titoli di debito pubblico o privato che potranno essere acquisiti in seguito ad economie di bilancio o di amministrazione;
  3. dai beni mobili ed immobili che evntualmente potranno pervenire a qualsiasi titolo al Coordinamento;
  4. da contributi o sovvenzioni di enti pubblici e privati che ugualmente a qualsiasi titolo possano pervenire;
  5. da somme che siano realizzate attraverso la commercializzazione editoriale prodotta dal Coordinamento o frutto delle iniziative culturali e sindacali del Coordinamento medesimo.

ART. 5 - TESSERAMENTO E CONTRIBUTI SINDACALI

    1. Le modalità di iscrizione, nonché la aliquota percentuale inerente l'iscrizione stessa sono stabilite dall'Assemblea Nazionale. Nella prima attuazione dello statuto tali modalità ed aliquote saranno stabilite dal Consiglio Direttivo Provvisorio che espleterà tutti i compiti di avviamento del Coordinamento e preparerà la prima assemblea nazionale.
    2. L'iscrizione al CO.N.PE.CO.T. può avvenire anche collettivamente mediante l'adesione all'organismo provinciale di organismi di base già operanti in specifiche realtà lavorative, che potranno conservare la propria denominazione e la propria autonomia nel rispetto del presente statuto e della modalità di versamento delle quote.

La disdetta di adesione al CO.N.PE.CO.T. ha effetto immediato.

ART. 6 - DEMOCRAZIA CONTRATTUALE

Ogni fase della contrattazione collettiva è sottoposta alla valutazione dei lavoratori e delle lavoratrici interessati attraverso assemblee rispettivamente competenti territorialmente che sostituiscono l'organismo decisionale per la sottoscrizione degli accordi sindacali a tutti i livelli.

ART. 7 - UN SINDACATO SENZA SINDACALISTI

Gli organismi del CO.N.PE.CO.T. sono formati al 100% da lavoratori e lavoratrici e prevedono sia funzionari e distacchi sindacali a tempo pieno o parziale. I detti permessi, in merito all'individuazione della persona o delle persone, saranno deliberati dall'Assemblea Provinciale dei Comitati di Base a maggioranza del 51% degli aventi diritto.

ART. 8 - ORGANISMI INTERNI

Sono organi del CO.N.PE.CO.T.:

  1. Il Comitato di Base che ne rappresenta la struttura portante. E' formato dall'Assemblea di tutti gli iscitti del singolo ufficio, ed è l'organo decisionale del CO.N.PE.CO.T. a livello aziendale. Elegge la propria struttura di coordinamento e può essere convocato straordinariamente da almeno il 10% degli iscritti della singola realtà lavorativa;
  2. L'Assemblea Provinciale dei Comitati di Base, che è il massimo organismo deliberante provinciale ed è convocata ogni sei mesi dal coordinamento provinciale. Può essere convocata straordinariamente da almeno il 10% degli iscritti all'organismo provinciale;
  3. Il Coordinatore Provinciale che è eletto dall'Assemblea Provinciale dei Comitati di Base con maggiornaza non inferiore al 51% degli aventi diritto al voto presenti. Rappresenta solo tecnicamente e per motivi legali il CO.N.PE.CO.T. Provinciale nei confronti di terzi, controparti e pubblici poteri, assumendone la rappresentanza legale;
  4. L'amministrazione Provinciale (o più figure amministrative) che amministra il flusso finanziario corrente del Coordinamento e cura la contabilità. E' eletto dall'Assemblea Provinciale dei Comitati di Base, tra i suoi componenti. Ogni iscritto ha il diritto di prendere visione ed ottenere copia del bilancio provinciale;
  5. Il Coordinatore Provinciale e l'Amministratore Provinciale possono essere sostituiti a seguito di delibera del Coordinamento Provinciale a maggioranza di almeno il 51% degli aventi diritto al voto;
  6. L'Assemblea Nazionale, che è composta da tutti gli iscritti al CO.N.PE.CO.T., ed è il massimo organismo deliberante e svolge funzioni di indirizzo generale e confronto sulle tematiche rivendicative e sindacali. Può modificare o integrare lo Statuto con delibera espressa dai 2/3 degli aventi diritto al voto presenti. Si riunisce almeno ogni due anni. Può essere convocata in seduta straordinaria su proposta di almeno 1/4 dei Coordinamenti Provinciali;
  7. Il Consiglio Direttivo Provvisorio, che è l'organo che attuerà il presente Statuto nella fase di avvio. Lo stesso organo  provvederà ad organizzare e convocare la prima ASSEMBLEA NAZIONALE, prevedendo ai fini della partecipazione alla stessa le norme in materia di delega dei singoli associati. Esso sarà eletto entro 30 giorno dall'avvio dell'attività del Coordinamento, dai componenti associati soci fondatori dello stesso e consterà di n. 5 componenti. Gli stessi eleggeanno un Presidente il quale nominerà il Vicepresidente ed il Segretario-Tesoriere, anche sciogliendoli tra i non appartenenti al Consiglio Direttivo Provvisorio. Il Consiglio, infine, stabilirà le modalità di iscrizione al Coordinamento.
  8. Il Coordinatore Nazionale è eletto dall'Assemblea Nazionale con la maggioranza del 51% dei voti dei partecipanti alla prima seduta, che dovrà svolgersi entro quattro mesi dall'avvio dell'attività del Coordinamento.

ART. 9 - PATTI FEDERATIVI

Il CO.N.PE.CO.T. assume il federalismo sindacale come forma costitutiva dell'agire collettivo, come caratteristica del rispetto delle differenze, e quale aspetto liberatorio dello stare assieme.

Il CO.N.PE.CO.T. può stringere accordi e sottoscrivere patti federativi pertinenti con altre associazioni, confederazioni ed organizzazioni territoriali, nazionali e internazionali su delibera di almeno i 2/3 dei componenti del Coordinamento Provinciale, nel caso di accordi o patti a carattere locale, o dell'Assemblea Territoriale, negli altri casi. La sotto scrizione deve essere ratificata entro il termine massimo di un mese rispettivamente dall'Assemblea Provinciale o dell'Assemblea Territoriale.

ART. 10 - INCOMPATIBILITA'

La carica di componente di organismi di coordinamento ed esecutivi del CO.N.PE.CO.T. è incompatibile con incarichi pubblici elettivi, incarichi direttivi p esecutivi di partiti, gruppi politici o aziendali.

ART. 11 - RAPPRESENTANZA CONTRATTUALE

La rappresentanza sindacale nei luoghi di lavoro è esercitata da organismi contrattuali unitari costituiti su iniziativa dei lavoratori interessati. Tali organismi sono formati da delegati eletti su scheda bianca e sono revocabili in qualsiasi momento dai lavoratori che li hanno eletti, con la maggioranza del 51% degli aventi diritto.

Gli organismi contrattuali unitari, attraverso l'esercizio della democrazia diretta e collettiva, si fanno portavoce dei bisogni, delle domande e delle aspirazioni che nascono nei luoghi di lavoro e nella società con piena titolarità della contrattazione e di tutte le azioni ritenute opportune per la difesa delle condizioni lavorative e sociali e la tutela collettiva ed individuale dei lavoratori e delle lavoratrici e dei loro interessi, con riferimento al lavoro svolto nel settore del Contenzioso Tributario.

Tali organismi sono unici per tutto il pesonale e costituiscono coordinamenti di categoria ed intercategoriali per i corrispondenti livelli contrattuali.

Le assemblee generali sono il massimo organismo decisionale per la sottoscrizione degli accordi sindacali, a tutti i livelli.

 

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