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Coordinamento Nazionale del Personale
delle Commissioni Tributarie

LA COSCIENZA COLLETTIVA

CC.TT. LA COSCIENZA COLLETTIVA.

Iniziamo la riflessione odierna sul punto che a Noi sembra più attuale e soprattutto più contraddittorio per i lavoratori delle CC.TT, ovvero il Contributo Unificato. Si è scoperto, da poco, che i proventi del C.U. per l’anno 2011 lo incasseranno soltanto alcune commissioni cosiddette “virtuose” e per la precisione ne sono state individuate 33, quasi tutte con un contenzioso poco voluminoso che consentiva a queste Commissioni di recuperare l’arretrato più facilmente. Ma il punto non è questo; tra l’altro poi alleghiamo al comunicato anche la testimonianza di alcuni nostri iscritti che lavorano presso le Commissioni Tributarie di Napoli; il punto è che a monte non ci era stato dato nessun obiettivo o meglio l’obiettivo c’era ma non si sapeva da quale soglia si partiva per recuperare l’arretrato, ed ancora non si possono dare criteri di realizzazione di progetto con i lavori in corso. E poi, perchè al Ministero della Giustizia i proventi del C.U vanno intascati a prescindere dal personale che ha lavorato gli eventuali effetti o ricorsi? Di questo problema ne abbiamo discusso all’ultimo Congresso dell’Associazione che si è tenuto a Firenze l’1 dicembre scorso ed anche in quella occasione con i vari attori della Giustizia Tributaria abbiamo evidenziato queste discrasie ed insieme ai magistrati e tutti gli altri relatori ed ospiti presenti ci siamo trovati d’accordo sul punto che ogni addetto (sia esso giudice o personale) che lavora il C.U. deve essere retribuito cosi come novella la legge che lo ha istituito nel luglio del 2011.
Un altro punto che fino adesso nessuno ha menzionato è la formazione, ovvero una cultura specifica non solo sul lavoro delle CC.TT ma anche sulle novità, in particolare sul C.U. si doveva partire con una preparazione che fosse garanzia sia per il contribuente sia per l’operatore che gestisce il C.U.; non si può dare la possibilità solo a qualcuno (vedi i corsi UNCAT) di apprendere e fare formazione, ma si deve dare a tutti la possibilità di migliorarsi culturalmente ed eventualmente poi l’addetto può scegliere se partecipare o no a quel corso di formazione.
La formazione è di tutti e per tutti, non può un Responsabile dell’Ufficio decidere chi deve partecipare poiché in Commissione ci lavoriamo tutti e tutti abbiamo bisogno di quel supporto giurisprudenziale che solo una buona conoscenza della materia ci può dare. Quindi la nostra proposta è una carta di credito formativa che deve prevedere almeno 20 ore l’anno di formazione obbligatoria. Chiudiamo la nostra riflessione ricordando che fra qualche mese si intascherà il “165” cosi come avevamo pronosticato ovvero con una differenza a favore del Dipartimento delle Finanze poiché quest’ultimo collabora insieme alle Agenzie ad accantonare le risorse che poi formano il budget per la cartolarizzazione.
Riprendiamoci il presente per un futuro migliore.


                                                                       L’UFFICIO STAMPA
                                                                                    DEL
                                                                               C.N.P.C.T

 

P.S.: segue testimonianza dei colleghi di Napoli

 

 

 

 

 

 

 

 

 

All. 1


applicazione dell’art. 37 del decreto legge 6.07.2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15.07.2011, n. 111 recante “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria”

 

L’ART. 37 DEL D.L. N. 98/2011, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 11/2011 ED ULTERIORMENTE MODIFICATO DALLA LEGGE N. 228/2012, PREVEDE CHE UNA PARTE DELLE RISORSE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO UNIFICATO SIANO DESTINATE “ALL’INCENTIVAZIONE DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO APPARTENENTE AGLI UFFICI GIUDIZIARI CHE ABBIANO RAGGIUNTO GLI OBIETTIVI DI CUI AL COMMA 12”.

NELL’ELENCO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI “VIRTUOSI” RIENTRANO GLI UFFICI PRESSO I QUALI - ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE - IL NUMERO DEI PROCEDIMENTI PENDENTI SIA RIDOTTO DI ALMENO IL 10% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE. PER L’ANNO 2011 TALE PERCENTUALE E’ STATA RIDOTTA AL 5% (COMMA 12).

GLI ORGANI DI AUTOGOVERNO, ENTRO IL 30 APRILE DI OGNI ANNO, DEVONO COMUNICARE ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED AL MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO, L’ELENCO DEGLI UFFICI GIUDIZIARI CHE HANNO RAGGIUNTO TALE OBIETTIVO.

IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA, CON DELIBERA N. 2059 DEL 6.11.2012, HA INDIVIDUATO N. 31 COMMISSIONI TRIBUTARIE PROVINCIALI E N. 2 COMMISSIONI TRIBUTARIE REGIONALI CHE HANNO RIDOTTO I PROCEDIMENTI PENDENTI AL 31.12.2011 DI ALMENO IL 5% RISPETTO ALL’ANNO PRECEDENTE.
LA TABELLA ALLEGATA ALLA DELIBERA EVIDENZIA CHE LA PRODUTTIVITA’ DELLE CT E’ STATA VALUTATA ESCLUSIVAMENTE ATTRAVERSO UN ELEMENTARE CALCOLO ARITMETICO (DIFFERENZA TRA I RICORSI/APPELLI PENDENTI AL 31.12.2011 E QUELLI PENDENTI AL 31.12.2010).
NULLA SI DICE SE – ED IN QUALE MISURA – IL CPGT ABBIA VALUTATO ANCHE LE DIMESIONI E LA PRODUTTIVITA’ DELLE SINGOLE CT, COSI’ COME STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA 13 DEL CITATO ART. 37.

LA CTR DELLA CAMPANIA NON E’ INCLUSA NELL’ELENCO DELLE CT “VIRTUOSE”. LA DIFFERENZA TRA APPELLI PENDENTI AL 31.12.2011 (16.296) ED APPELLI PENDENTI AL 31.12.2010 (15.477) EVIDENZIA INFATTI ADDIRITTURA UN INCREMENTO DELLE PENDENZE. TALE VARIAZIONE, TUTTAVIA, E’ DA ATTRIBUIRE ESCLUSIVAMENTE AD UN AUMENTO DEGLI APPELLI PERVENUTI (+ 13.614) E NON CERTO AD UNA RIDUZIONE DELLA PRODUTTIVITA’.
NEL CORSO DEL 2011 SONO STATI DEFINITI 12.575 APPELLI, PARI ALL’81,25% DEGLI APPELLI PENDENTI AL 31.12.2010.

LA CTR DELLA CAMPANIA, INOLTRE, HA DEPOSITATO NEL CORSO DEL 2011 BEN 11.091 DECISIONI DELLA SEZIONE REGIONALE DELLA COMMISSIONE TRIBUTARIA CENTRALE. LA PRODUTTIVITA’ DELLA CTC – SEZIONE DELLA CAMPANIA NON PUO’ ESSERE SCORPORATA DA QUELLA DELLA CTR POICHE’ LE DUE COMMISSIONI TRIBUTARIE “CONDIVIDONO” SIA IL PERSONALE GIUDICANTE CHE IL PERSONALE AMMINISTRATIVO.


TANTO PREMESSO, SI CHIEDE DI CONOSCERE I CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DELLA PRODUTTIVITA’ DELLE SINGOLE COMMISSIONI E SE, COME PREVISTO ESPRESSAMENTE DALLA LEGGE, IL DATO ARITMETICO SIA STATO “PONDERATO” CON PARAMENTRI QUALI I RICORSI /APPELLI PERVENUTI, IL N. DELLE SEZIONI ATTIVE, IL N. DEL PERSONALE AMMINISTRATIVO E GIUDICANTE IN SERVIZIO, ECC.)

APPARE DECISAMENTE STRANO CHE LE SOMME DERIVANTI DAL CONTRIBUTO UNIFICATO DEBBANO ESSERE DESTINATE A COMMISSIONI CHE NEL CORSO DEL 2011 HANNO DEFINITO NUMERO DECISAMENTE ESIGUO DI RICORSI/APPELLI .


                                                                 I Colleghi delle CC.TT di Napoli

 

 

 


 

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