Articolo
12
(Interventi per
l’ulteriore potenziamento della giustizia tributaria)
1. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545,
recante disposizioni sull’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione
tributaria, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all’articolo 11,
che disciplina la durata dell’incarico dei componenti delle commissioni
tributarie:
1) al comma 1, le parole: «di cui alla tabella F» sono sostituite dalle
seguenti: «di cui alle tabelle E ed
F»;
2) il
comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. I componenti delle
commissioni tributarie provinciali possono essere nominati, dopo cinque anni di
attività nelle stesse, in posti vacanti nelle commissioni tributarie regionali,
anche in deroga alla previsione di cui all’articolo 5, con precedenza su altri
disponibili, secondo i criteri e i punteggi di cui alle tabelle E ed F ed a
parità di punteggio secondo la maggiore anzianità di
età»;
b) dopo l’articolo 44-bis, è
inserito il seguente:
«Art. 44-ter. - (Modifica delle
tabelle). – 1. I criteri di valutazione e i punteggi di cui alle tabelle E ed F
allegate al presente decreto sono modificati, su conforme parere del consiglio
di presidenza della giustizia tributaria, con decreto del Ministro dell’economia
e delle finanze».
2. Al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546,
recante disposizioni sul processo tributario, l’articolo 2, concernente
l’oggetto della giurisdizione tributaria, è sostituito dal
seguente:
«Art. 2. - (Oggetto della giurisdizione
tributaria). – 1. Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le
controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, compresi
quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio
sanitario nazionale, nonché le sovrimposte e le addizionali, le sanzioni
amministrative, comunque irrogate da uffici finanziari, gli interessi e ogni
altro accessorio. Restano escluse dalla giurisdizione tributaria soltanto le
controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi
alla notifica della cartella di pagamento e, ove previsto, dell’avviso di cui
all’articolo 50 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo
decreto del Presidente della Repubblica.
2. Appartengono
altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli
possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura,
l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i
compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le
controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità
immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita
catastale.
3. Il giudice tributario risolve in via
incidentale ogni questione da cui dipende la decisione delle controversie
rientranti nella propria giurisdizione, fatta eccezione per le questioni in
materia di querela di falso e sullo stato o la capacità delle persone, diversa
dalla capacità di stare in giudizio».