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Coordinamento Nazionale del Personale
delle Commissioni Tributarie

LEGGE FINANZIARIA 2001

La Finanziaria 2001 (L. 23/12/2000, n. 388) è approdata nella Gazzetta Ufficiale del 29/12/2000, n. 300.

Con i suoi quasi 1000 commi ripartiti in 158 articoli, è la più corposa delle Leggi Finanziarie fino ad oggi licenziate. Come si sarà letto o sentito dai mezzi di informazione, le polemiche sono e continuano ad essere tante, essendo diventata lo strumento per elargire una serie di benefici a destra e a manca, in particolare in questo periodo ormai definitivamente pre-elettorale. Tuttavia, lo scopo di queste pagine è quello di informare i visitatori sul contenuto della Legge e quindi passiamo subito a sintetizzare le nuove disposizioni, tralasciando o solo segnalando quelle ritenute di minor interesse generale.

Per le varie disposizioni viene indicato il periodo in cui entrano in vigore. Per decine di esse sono previsti regolamenti e decreti di attuazione da emettere anche in tempi non brevi.

 

Art. 2 - Disposizione in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle aliquote e alla disciplina delle detrazioni e deduzioni.

1 Prima casa:

la deduzione spetta fino all'ammontare della rendita
catastale e delle relative pertinenze e non più fino a L. 1.800.000 (dal 1.1.2000)

Dal 1.1.2001, è aumentato da 6 mesi ad un anno il termine per adibire ad abitazione principale l'immobile acquistato con mutuo ipotecario, gli interessi del quale sono portati in detrazione, e dello stesso periodo il termine entro cui stipulare il mutuo. In caso d'acquisto di immobile locato la detrazione degli interessi del mutuo spetta se entro 3 mesi dall'acquisto è notificata all'inquilino intimazione di licenza o sfratto per finita locazione e che entro 1 anno dal rilascio l'unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale. In caso di acquisto di immobile oggetto di lavori di ristrutturazione, comprovata da relativa concessione edilizia, la detrazione degli interessi spetta dalla data in cui l'unità è adibita a dimora abituale e comunque entro 2 anni dall'acquisto. La detrazione degli interessi è ammessa anche in caso di variazioni di dimora dipendenti da ricoveri permanenti in istituti, purché l'immobile non sia locato.

La detrazione del 36% per le ristrutturazioni viene estesa anche al 2001.

 

2 - Variazione delle aliquote IRPEF:

Scaglioni

2000

2001

2002

2003

fino a 20 milioni

0,185

0,18

0,18

0,18

oltre 20 e fino a 30 mil.

0,255

0,24

0,23

0,22

oltre 30 e fino a 60 mil.

0,335

0,32

0,32

0,32

oltre 60 e fino a 135 mil.

0,395

0,39

0,385

0,38

oltre 135 milioni

0,455

0,45

0,445

0,44

 

3 - Detrazione per figli a carico:
Se il reddito complessivo non supera 100 milioni la detrazione per i figli a carico passa da L. 516.000 a L. 552.000 dal 2001 e da L. 552000 a L. 588.000 dal 2002. Per i figli successivi al primo e sempre fino a 100 mil. di reddito complessivo, tali detrazioni sono aumentate a L. 616.000 (2001) e a L. 652.000.

4 - Sono confermate per il 2001 le detrazioni per lavoro dipendente e per reddito di lavoro autonomo o impresa già determinate per il 2000 dal D.L. 268/2000.

5 - L'ulteriore detrazione è estesa ai soli percettori di redditi di pensione, con redditi dell'abitazione principale e pertinenze e redditi di terreni fino a L. 360.000 a decorrere dal 2000.

6 - L'ulteriore detrazione per alcuni redditi di lavoro viene modificata escludendo la presenza degli assegni periodici per separazione legale ed effettiva, per scioglimento o annullamento del matrimonio, e definendo che i rapporti di lavoro dipendente inferiori ad un anno devono derivare da un contratto a tempo determinato. Le nuove detrazioni sono così modificate:

REDDITO complessivo
2000
2001

fino a 9.100.000
300.000
400.000

da 9.101.000 a 9.300.000
200.000
300.000

da 9.301.000 a 9.600.000
100.000

da 9.601.000 a 10.000.000
-

da 10.001.000 a 11.000.000
-
200.000

da 11.001.000 a 12.000.000
-
100.000

7 - La detrazione per il canone di locazione (contratti ex legge 431/98) passa da L. 640.000 (reddito fino a 30 mil.) a L. 960.000 e da L. 320.000 (reddito 30-60 mil.) a L. 480.000 già per il 2.000.
   Dal 2001 i lavoratori dipendenti che trasferiscono o hanno trasferito la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni precedenti quello di richiesta della hanno diritto ad una detrazione di L. 1.920.000 (reddito complessivo fino a 30 mil.) o L. 960.000 (reddito compl.
da 30 a 60 mil.) per i primi tre anni. La detrazione spetta per qualsiasi contratto di locazione purché la nuova dimora sia distante almeno 100 km dalla precedente o comunque fuori dalla regione.

8 - Dal 2001 i compensi percepiti dal personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per attività libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali privati, costituiscono reddito nella misura del 75% (nel 2000, 90%).

9 - Abolizione del credito d'imposta per nuove assunzioni stabilito dalla precedente finanziaria all'art. 6, commi 9-10-11.

Art. 3 - Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di redditi di lavoro dipendente prestato all'estero.

  1. Entro il 30.06.2001 con apposita istanza possono essere dichiarati redditi di pensione e assegni esteri non denunciati fino al 1999. Non vi sono sovrattasse, pene pecuniarie o interessi se si versa almeno il 25% delle imposte calcolate per i vari anni. Le somme dovute sono da versare in 4 rate senza interessi (15.12.01-15.06.02-15.12.02-15.06.03).
  2. Per il 2001 i redditi di lavoro dipendente prestato in via continuativa ed esclusiva all'estero in zone di frontiera o Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia, sono esclusi dalla base imponibile. I percettori non possono essere considerati fiscalmente a carico.

Art. 4 - Riduzione dell'aliquota IRPEG

  1. L'aliquota IRPEG è ridotta dal 37% al 36% dal 2001 e al 35% dal 2003.
  2. Variano di conseguenza i crediti di imposta per gli utili distribuiti da società ed enti: dal 58.73% al 56.25 (dal 2002) e al 53.85% (dal 2004).
  3. Nuovi misura degli acconti per le società (persone giuridiche):
    2001: riduzione al 93.5%
    2002: aumento al 98,5%
    2003: aumento al 99%.

Art. 6 - Disposizione in materia di tassazione del reddito di impresa

  1. I redditi delle società di persone sono inclusi fra quelli sottoposti a tassazione separata.
  2. Alle imprese di autotrasporto, dal 2001, compete una detrazione forfetaria di L. 300.000 per ogni auto/motoveicolo con massa complessiva a pieno carico fino a 3.500 kg.
  3. Estese fino al 2003 le deduzioni forfetarie per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti ex legge 448/98.
  4. Applicazione della legge Visco a società di persone e ditte individuali per il 1999 e 2000. Proroga di un anno della legge Visco per le società di capitali.
  5. Agevolazioni fiscali per imprenditoria giovanile in agricoltura e per le piccole e media imprese che effettuano investimenti in campo ambientale.

 

Art. 7 - Incentivi per l'incremento dell'occupazione

  1. Credito di imposta di L. 800.000 per lavoratore assunto e per mese  per i datori di lavoro che incrementano i dipendenti con contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 1.10.2000 al 31.12.2003. L'incremento è da confrontare con i dipendenti a tempo indeterminato mediamente occupati tra il 1.10.1999 e il 30.09.2000. I nuovi assunti devono: avere età maggiore di 25 anni, non essere stati dipendenti a tempo indeterminato da almeno 24 mesi oppure siano portatori di handicap, siano osservati i contratti di lavoro e rispettate le normative in materia di sicurezza e igiene del lavoro. L'articolo prevede inoltre la decadenza del credito d'imposta, sanzioni per abusi e modalità di applicazione.

Art. 8 - Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate

  1. Credito d'imposta concesso per i titolari di reddito d'impresa che effettuano nuovi investimenti (esclusi mobili e macchine ordinarie d'ufficio) nelle aree individuate dalla Commissione delle Comunità europee e nella misura massima stabilita dalla Commissione stessa.

Art. 9 - Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale

   Si tratta del cosiddetto "forfettone", su cui potremo tornare con qualche analisi in futuro. Dal 2002 gli imprenditori individuali (ed anche le imprese individuali e le società di persone con alcune varianti) possono optare per l'esclusione dal reddito complessivo del reddito d'impresa. L'opzione e l'eventuale revoca successiva, sono effettuate in sede di dichiarazione e valgono per l'anno successivo a quello a cui è riferita la dichiarazione. Il reddito d'impresa viene tassato con l'aliquota prevista per le società di capitali (IRPEG) come modificata dalla presente legge (vedi Art. 4). L'imposta così calcolata (al netto di crediti d'imposta, acconti e ritenute subite) ed i relativi acconti si versano con le modalità ed i termini previsti per l'IRPEF. Le perdite di un periodo d'imposta possono essere detratte dai successivi fino al quinto. Se sono prelevati utili, essi diventano reddito per l'imprenditore che ha tuttavia diritto al credito d'imposta previsto per le società di capitali (vedi Art. 4). Le somme trasferite dall'impresa all'imprenditore, al netto di eventuali versamenti, costituiscono prelievi di utili dell'esercizio in corso e, per l'eventuale eccedenza, di quelli di esercizi precedenti. Se il prelievo supera il patrimonio si considera relativo ad utili di periodi d'imposta successivi da tassare in tali periodi. Nelle dichiarazioni dei redditi, vanno indicati separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti nei periodi d'imposta con questo regime e le altre componenti del patrimonio stesso.

 

Artt. 10 e 11 - Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi ed estensione fino al 2003 dei benefici del D.L. 457/97 per la pesca costiera, in acque interne e lagunari.

 

Art. 13 - Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro autonomo.

Per le persone fisiche che iniziano un'attività professionale o d'impresa è previsto per l'anno d'inizio e i due successivi un regime fiscale agevolato che prevede un'imposta sostitutiva del 10% in luogo della normale tassazione delle persone fisiche. Questo regime è ammesso se:

  • il contribuente non ha esercitato negli ultimi 3 anni un'attività analoga;
  • l'attività non costituisce in nessun modo la prosecuzione di un attività preesistente svolta sia come dipendente che come lavoratore autonomi escluso il periodo di tirocinio obbligatorio per le professioni;
  • i compensi per lavoro autonomo o i ricavi come azienda prestatrice di servizi non superino i 60 milioni annui o 120 per le imprese esercenti altre attività;
  • se viene proseguita l'attività svolta da un altro soggetto, i ricavi dell'anno precedente non devono aver superato i suddetti limiti di ricavi;
  • sono regolarmente adempiuti gli obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.

Il regime agevolato cessa:

  • nell'anno successivo al superamento dei limiti di ricavi sopra indicati;
  • nello stesso anno in cui i ricavi superano del 50% i limiti sopra indicati.

I contribuenti che si muniscono di apposita apparecchiatura informatica, possono farsi assistere negli adempimenti tributari dal competente ufficio delle entrate. Per tale apparecchiatura è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% del relativo costo.

I contribuenti sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili per gli obblighi previsti da imposte dirette, Irap, e IVA compresi i versamenti periodici. Devono essere conservati i documenti ricevuti ed emessi.

Ai fini contributivi, previdenziali, extratributari e delle detrazioni per carichi di famiglia, la posizione è valutata sull'ammontare della base imponibile dell'imposta sostitutiva.

Il Ministero delle finanze emetterà decreti contenenti le disposizioni necessarie all'attuazione del presente articolo. Il regime è quindi possibile dal 1.1.2001, ma mancano i decreti di attuazione.

Art. 14 - Regime fiscale delle attività marginali

A questo regime fiscale "marginale" sono ammessi i contribuenti che nel periodo d'imposta precedente non si sono discostati dai ricavi minimi stabiliti dagli studi di settore e tali ricavi non siano superiori a quelli stabiliti da appositi decreti ministeriali da emettere, e comunque non superiori ad un massimo di 50 milioni.

I contribuenti devono presentare domanda all'ufficio delle entrate competente entro il mese di gennaio dell'anno in cui si vuole usufruire di questo regime: per il 2001, entro il 31 marzo. L'eventuale rinuncia deve essere comunicata entro il mese di gennaio dell'anno interessato.

Il regime "marginale" prevede un'imposta sostitutiva del 15% e cessa nel periodo di imposta successivo a quello in cui i limiti (da fissare con decreto) sono superati o nello stesso periodo di imposta in cui sono superati del 50%.
   I benefici (assistenza con apparecchiatura informatica, scritture contabili e obblighi contributivi) sono equivalenti al regime previsto nel precedente Art. 13.

Art. 16 - Disposizioni in materia di base imponibile IRAP

Dal 2000, sono esclusi dalla base imponibile alcuni interventi di enti pubblici e borse di studio e i contributi versati per i dipendenti disabili. Per società di capitali ed enti pubblici e privati sono ammessi in deduzione
dalla base imponibile i seguenti importi:

L. 10.000.000 se la base imponibile non supera L. 350.000.000

L. 7.500.000 se la base imponibile supera L. 350.000.000 ma non L. 350.100.000;
   L. 5.000.000 se la base imponibile supera L. 350.100.000 ma non L. 350.200.000;

L. 2.500.000 se la base imponibile supera L. 350.200.000 ma non L. 350.300.000

Art. 18 - 19 - Modifiche alla disciplina dei versamenti ICI

La prima rata ICI (da versare al 30 giugno) è portata al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La seconda rata da versare sempre entro il 20 dicembre è pari al saldo dell'imposta per l'intero anno.

Gli accertamenti dal 1995 che scadevano al 31.12.2000 sono prorogati al 31.12.2001.

Le liquidazioni per i fabbricati senza rendita per le annualità ICI dal 1994 sono prorogate al 31.12.2001.

Per i fabbricati con diritto di godimento a tempo parziale il versamento ICI è effettuato dall'amministratore del condominio o della multiproprietà con addebito al singolo titolare nel rendiconto annuale.

Art. 20 - Semplificazione per l'INVIM decennale

Entro il 31 marzo 2001 può essere versata un'imposta sostitutiva pari allo 0,10% del valore catastale invece dell'INVIM decennale in scadenza nel 2002. Previsto un decreto per le modalità.

Artt. da 21 a 29 - Disposizioni varie in materia di energia con riduzioni
varie per determinate categorie.

 

Art. 30, 31 e 32 - Disposizioni in materia di valore aggiunto

Modifiche IVA in materia di lotto, lotterie e pesca e abolizione del regime speciale per giochi di abilità.

Proroga al 2001 dell'IVA al 10% in edilizia prevista dalla precedente finanziaria (co.1, art.7, L. 488/99).

Proroga al 2001 dell'indetraibilità IVA per moto e auto. Per i mezzi acquistati in leasing o noleggio l'indetraibilità scende al 90% (quindi 10% detraibile).

L'IVA su impianti di telefonia fissa installati su mezzi di trasporto merci è interamente detraibile.

L'IVA su spese di rappresentanza fino a L. 50.000 è detraibile
   Agevolazione a favore dell'editoria per non vedenti e proroga al 2001 del regime speciale per l'agricoltura.

Ridotti gli interessi per i versamenti trimestrali IVA dall'1,50% all'1%    Semplificazioni adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche: dovrà essere emanato un regolamento entro 6 mesi.

Art. 37 - Modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza

Variazione di regole sul commercio di beni antichi o usati.

Obbligo di licenza per distribuzione e gestione di giochi elettronici per i quali sono fissate regole e caratteristiche.

Art. 38 e 39 - Nulla osta rilasciato dall'amministrazione finanziaria per gli apparecchi di divertimento e trattenimento

Per gli apparecchi in oggetto è previsto un nulla osta e l'installazione di dispositivi di controllo. La materia sarà regolata da appositi decreti.
Per il periodo transitorio è previsto un nulla osta provvisorio con validità 4 mesi.

I successivi articoli riguardano in generali gli enti pubblici (vendita di immobili, controllo della spesa ecc.)

Artt. da 69 a 82 - Interventi diversi in materia previdenziale e sociale

Dal 1.1.2001 è applicata la rivalutazione automatica all'inflazione delle pensioni in misura variabile dal 75% al 100%.

Aumenti diversi delle pensioni minime e sociali.

Possibilità di cumulo di pensione e reddito da lavoro autonomo e dipendente.    Con uno o più decreti del Ministero del lavoro e del tesoro saranno definite le modalità per incentivare i lavoratori anziani a continuare l'attività lavorativa e a posticipare il pensionamento.

Interventi vari per i lavori socialmente utili.

Gli ispettori SIAE saranno utilizzati dall'Enpals per verifiche contro l'evasione fiscale e contributiva.

Stanziamenti in materia di politiche sociali, di solidarietà, a favore di vittime del terrorismo e della criminalità organizzata.

 

Artt. da 83 a 101 - Interventi nel settore sanitario

Eliminazione progressiva dei ticket sanitari, sospensione del "sanitometro" e conferma della esenzioni attualmente vigenti.

Dal 1.7. 2001 è soppressa la classe B del Prontuario farmaceutico mentre dal 1° gennaio 2001 sono aboliti i ticket sulle ricette tranne quelle non coperte da brevetto.

Dal 1.1.2002 il ticket per prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale è ridotto da L. 70.000 a L. 23.000 e dal 1.1.2003 è completamente abolito.

Dal 1.1.2001 sono esenti da ticket prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio per la diagnosi precoce di tumori e patologie neoplastiche giovanili per determinate classi di età.

Disposizioni diverse per la riduzione ed il controllo della spesa per la sanità.

Inserimento nelle ricette del codice del medico, dell'assistito e della data della prescrizione.

Nuovo elenco dei farmaci rimborsabili da pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 15.4.2001.

Proroga fino al 2003 dei prodotti omeopatici già in commercio dal 1992.
   Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e ospedaliere.

Riduzione delle tariffe per i ricoveri in lungodegenza.

Altri interventi per medicina preventiva, infortuni sul lavoro, radioterapia, morbo di Hansen e sindrome di Down.

Artt. da 103 a 115 - Disposizioni per agevolare l'innovazione e interventi in materia ambientale.

Istituzione di un Fondo di garanzia a copertura dei rischi sui crediti erogati da banche e intermediari finanziari.

Concessione di un credito d'imposta per lo sviluppo del commercio elettronico, da regolamentare con decreto ministeriale.

Fondi per investimenti della ricerca di base, promozione e sviluppo di nuove imprese innovative.

Misure a sostegno degli investimenti in ricerca e sviluppo nelle imprese industriali.

Fondi per la riduzione delle emissioni in atmosfera, promozione dell'efficienza energetica, disposizioni per l'inquinamento elettromagnetico e per il disinquinamento, bonifica e ripristino ambientale.

Artt. da 116 a 120 - Interventi in materia di lavoro.

Misure per favorire l'emersione del lavoro irregolare consistenti in sgravi contributivi per le aziende che in pratica denunciano i lavoratori completamente "in nero" che variano in 5 anni dal 100% al 20%. Riduzione delle sanzioni per mancato o ritardato pagamento di contributi.

Disposizioni in materia di lavoro temporaneo e interventi in materia di formazione professionale.

Potenziamento dell'attività ispettiva del Ministero del lavoro con assunzione di mille nuovi ispettori.

Artt. da 121 a 130 - Interventi in materia di agricoltura

Interventi per ristrutturazione di imprese agricole in difficoltà e per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli.

Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche biologiche.
   Patti territoriali specializzati nel settore dell'agricoltura e della pesca e norme per la distillazione obbligatoria.

Garanzie a favore di cooperative agricole.

Nuove norme per le assicurazioni agricole agevolate e disposizioni in materia di credito agricolo.

Emergenze nel settore agricolo e zootecnico.

Artt. da 131 a 143 - Trasporti - Sicilia - Protezione civile

Interventi in materia di trasporti e di infrastrutture viarie.

Interventi per la continuità territoriale con la Sicilia.

Interventi di protezione civile, di riassetto idrogeologico, di tutela  del patrimonio storico artistico.

Artt. da 144 a 158 - Interventi in materia di investimenti pubblici - Disposizioni in settori diversi - Norme finali ed entrata in vigore della legge

In particolare l'art. 145 (Altri interventi) è composto da 99 commi. Anche la sola elencazione sintetica delle decine di disposizioni occuperebbe uno spazio quasi pari a quello fino ad ora utilizzato.

Si spazia dalla metanizzazione della Sardegna a contributi per il CONI e il Club alpino italiano, dalla preparazione del vertice G8 di Genova alla vendita e acquisizione di istituti penitenziari, dalle tariffe agevolate elettorali al risarcimento dei lavoratori coatti nella Germania nazista.

 

Si segnala la disposizione riguardante la validità fino al 28 febbraio 2002 delle banconote e monete in lire.

Si prega di scusare eventuali inesattezze od omissioni dovute alla preoccupazione di ridurre al minimo i tempi di messa in linea di questa pagina.

 

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