La Finanziaria 2001 (L. 23/12/2000, n. 388)
è approdata nella Gazzetta Ufficiale del 29/12/2000, n. 300.
Con i suoi quasi 1000 commi ripartiti in 158
articoli, è la più corposa delle Leggi Finanziarie fino ad oggi licenziate. Come
si sarà letto o sentito dai mezzi di informazione, le polemiche sono e
continuano ad essere tante, essendo diventata lo strumento per elargire una
serie di benefici a destra e a manca, in particolare in questo periodo ormai
definitivamente pre-elettorale. Tuttavia, lo scopo di queste pagine è quello di
informare i visitatori sul contenuto della Legge e quindi passiamo subito a
sintetizzare le nuove disposizioni, tralasciando o solo segnalando quelle
ritenute di minor interesse generale.
Per le varie disposizioni viene indicato il
periodo in cui entrano in vigore. Per decine di esse sono previsti regolamenti e
decreti di attuazione da emettere anche in tempi non brevi.
Art. 2 -
Disposizione in materia di imposte sui redditi relative alla riduzione delle
aliquote e alla disciplina delle detrazioni e deduzioni.
1 Prima casa:
la deduzione spetta fino all'ammontare
della rendita
catastale e delle relative pertinenze e
non più fino a L. 1.800.000 (dal 1.1.2000)
Dal 1.1.2001, è aumentato da 6 mesi ad un
anno il termine per adibire ad abitazione principale l'immobile acquistato con
mutuo ipotecario, gli interessi del quale sono portati in detrazione, e dello
stesso periodo il termine entro cui stipulare il mutuo. In caso d'acquisto di
immobile locato la detrazione degli interessi del mutuo spetta se entro 3 mesi
dall'acquisto è notificata all'inquilino intimazione di licenza o sfratto per
finita locazione e che entro 1 anno dal rilascio l'unità immobiliare sia
adibita ad abitazione principale. In caso di acquisto di immobile oggetto di
lavori di ristrutturazione, comprovata da relativa concessione edilizia, la
detrazione degli interessi spetta dalla data in cui l'unità è adibita a dimora
abituale e comunque entro 2 anni dall'acquisto. La detrazione degli interessi
è ammessa anche in caso di variazioni di dimora dipendenti da ricoveri
permanenti in istituti, purché l'immobile non sia locato.
La detrazione del 36% per le
ristrutturazioni viene estesa anche al 2001.
2 - Variazione delle aliquote IRPEF:
Scaglioni |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
fino a 20 milioni |
0,185 |
0,18 |
0,18 |
0,18 |
oltre 20 e fino a 30 mil. |
0,255 |
0,24 |
0,23 |
0,22 |
oltre 30 e fino a 60 mil. |
0,335 |
0,32 |
0,32 |
0,32 |
oltre 60 e fino a 135 mil. |
0,395 |
0,39 |
0,385 |
0,38 |
oltre 135 milioni |
0,455 |
0,45 |
0,445 |
0,44 |
3 - Detrazione per figli a
carico:
Se il reddito complessivo non supera 100
milioni la detrazione per i figli a carico passa da L. 516.000 a L. 552.000
dal 2001 e da L. 552000 a L. 588.000 dal 2002. Per i figli successivi al primo
e sempre fino a 100 mil. di reddito complessivo, tali detrazioni sono
aumentate a L. 616.000 (2001) e a L. 652.000.
4 - Sono confermate per il 2001 le
detrazioni per lavoro dipendente e per reddito di lavoro autonomo o impresa
già determinate per il 2000 dal D.L. 268/2000.
5 - L'ulteriore detrazione è estesa ai
soli percettori di redditi di pensione, con redditi dell'abitazione principale
e pertinenze e redditi di terreni fino a L. 360.000 a decorrere dal 2000.
6 - L'ulteriore detrazione per alcuni
redditi di lavoro viene modificata escludendo la presenza degli assegni
periodici per separazione legale ed effettiva, per scioglimento o annullamento
del matrimonio, e definendo che i rapporti di lavoro dipendente inferiori ad
un anno devono derivare da un contratto a tempo determinato. Le nuove
detrazioni sono così modificate:
REDDITO complessivo
2000
2001
fino a 9.100.000
300.000
400.000
da 9.101.000 a
9.300.000
200.000
300.000
da 9.301.000 a 9.600.000
100.000
da 9.601.000 a 10.000.000
-
da 10.001.000 a
11.000.000
-
200.000
da 11.001.000 a
12.000.000
-
100.000
7 - La detrazione per il canone di
locazione (contratti ex legge 431/98) passa da L. 640.000 (reddito fino a 30
mil.) a L. 960.000 e da L. 320.000 (reddito 30-60 mil.) a L. 480.000 già per
il 2.000.
Dal 2001 i lavoratori dipendenti che trasferiscono o
hanno trasferito la residenza nel comune di lavoro o in un comune limitrofo
nei tre anni precedenti quello di richiesta della hanno diritto ad una
detrazione di L. 1.920.000 (reddito complessivo fino a 30 mil.) o L. 960.000
(reddito compl.
da 30 a
60 mil.) per i primi tre anni. La detrazione spetta per qualsiasi contratto di
locazione purché la nuova dimora sia distante almeno 100 km dalla precedente o
comunque fuori dalla regione.
8 - Dal 2001 i compensi percepiti dal
personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per attività
libero-professionale intramuraria, esercitata presso studi professionali
privati, costituiscono reddito nella misura del 75% (nel 2000, 90%).
9 - Abolizione del credito d'imposta per
nuove assunzioni stabilito dalla precedente finanziaria all'art. 6, commi
9-10-11.
Art. 3 -
Disposizioni fiscali in materia di pensioni, assegni di fonte estera, nonché di
redditi di lavoro dipendente prestato all'estero.
-
Entro il 30.06.2001 con apposita
istanza possono essere dichiarati redditi di pensione e assegni esteri non
denunciati fino al 1999. Non vi sono sovrattasse, pene pecuniarie o
interessi se si versa almeno il 25% delle imposte calcolate per i vari anni.
Le somme dovute sono da versare in 4 rate senza interessi
(15.12.01-15.06.02-15.12.02-15.06.03).
-
Per il 2001 i redditi di lavoro
dipendente prestato in via continuativa ed esclusiva all'estero in zone di
frontiera o Paesi limitrofi da soggetti residenti in Italia, sono esclusi
dalla base imponibile. I percettori non possono essere considerati
fiscalmente a carico.
Art. 4 -
Riduzione dell'aliquota IRPEG
-
L'aliquota IRPEG è ridotta dal 37% al
36% dal 2001 e al 35% dal 2003.
-
Variano di conseguenza i crediti di
imposta per gli utili distribuiti da società ed enti: dal 58.73% al 56.25
(dal 2002) e al 53.85% (dal 2004).
-
Nuovi misura degli acconti per le
società (persone giuridiche):
2001: riduzione al 93.5%
2002: aumento
al 98,5%
2003: aumento al 99%.
Art. 6 -
Disposizione in materia di tassazione del reddito di impresa
-
I redditi delle società di persone
sono inclusi fra quelli sottoposti a tassazione separata.
-
Alle imprese di autotrasporto, dal
2001, compete una detrazione forfetaria di L. 300.000 per ogni
auto/motoveicolo con massa complessiva a pieno carico fino a 3.500 kg.
-
Estese fino al 2003 le deduzioni
forfetarie per gli esercenti impianti di distribuzione di carburanti ex
legge 448/98.
-
Applicazione della legge Visco a
società di persone e ditte individuali per il 1999 e 2000. Proroga di un
anno della legge Visco per le società di capitali.
-
Agevolazioni fiscali per imprenditoria
giovanile in agricoltura e per le piccole e media imprese che effettuano
investimenti in campo ambientale.
Art. 7 -
Incentivi per l'incremento dell'occupazione
-
Credito di imposta di L. 800.000 per
lavoratore assunto e per mese per i datori di lavoro che incrementano
i dipendenti con contratto a tempo indeterminato nel periodo dal 1.10.2000
al 31.12.2003. L'incremento è da confrontare con i dipendenti a tempo
indeterminato mediamente occupati tra il 1.10.1999 e il 30.09.2000. I
nuovi assunti devono: avere età maggiore di 25 anni, non essere stati
dipendenti a tempo indeterminato da almeno 24 mesi oppure siano portatori di
handicap, siano osservati i contratti di lavoro e rispettate le normative in
materia di sicurezza e igiene del lavoro. L'articolo prevede inoltre la
decadenza del credito d'imposta, sanzioni per abusi e modalità di
applicazione.
Art. 8 -
Agevolazioni per gli investimenti nelle aree svantaggiate
-
Credito d'imposta concesso per i
titolari di reddito d'impresa che effettuano nuovi investimenti (esclusi
mobili e macchine ordinarie d'ufficio) nelle aree individuate dalla
Commissione delle Comunità europee e nella misura massima stabilita dalla
Commissione stessa.
Art. 9 -
Tassazione del reddito d'impresa con aliquota proporzionale
Si tratta del cosiddetto
"forfettone", su cui potremo tornare con qualche analisi in futuro. Dal 2002
gli imprenditori individuali (ed anche le imprese individuali e le società di
persone con alcune varianti) possono optare per l'esclusione dal reddito
complessivo del reddito d'impresa. L'opzione e l'eventuale revoca successiva,
sono effettuate in sede di dichiarazione e valgono per l'anno successivo a
quello a cui è riferita la dichiarazione. Il reddito d'impresa viene tassato
con l'aliquota prevista per le società di capitali (IRPEG) come modificata
dalla presente legge (vedi Art. 4). L'imposta così calcolata (al netto di
crediti d'imposta, acconti e ritenute subite) ed i relativi acconti si versano
con le modalità ed i termini previsti per l'IRPEF. Le perdite di un periodo
d'imposta possono essere detratte dai successivi fino al quinto. Se sono
prelevati utili, essi diventano reddito per l'imprenditore che ha tuttavia
diritto al credito d'imposta previsto per le società di capitali (vedi Art.
4). Le somme trasferite dall'impresa all'imprenditore, al netto di eventuali
versamenti, costituiscono prelievi di utili dell'esercizio in corso e, per
l'eventuale eccedenza, di quelli di esercizi precedenti. Se il prelievo supera
il patrimonio si considera relativo ad utili di periodi d'imposta successivi
da tassare in tali periodi. Nelle dichiarazioni dei redditi, vanno indicati
separatamente il patrimonio netto formato con gli utili non distribuiti nei
periodi d'imposta con questo regime e le altre componenti del patrimonio
stesso.
Artt. 10 e
11 - Soppressione della tassa di proprietà sugli autoscafi ed estensione fino al
2003 dei benefici del D.L. 457/97 per la pesca costiera, in acque interne e
lagunari.
Art. 13 -
Regime fiscale agevolato per le nuove iniziative imprenditoriali e di lavoro
autonomo.
Per le persone fisiche che iniziano
un'attività professionale o d'impresa è previsto per l'anno d'inizio e i due
successivi un regime fiscale agevolato che prevede un'imposta sostitutiva del
10% in luogo della normale tassazione delle persone fisiche. Questo regime è
ammesso se:
-
il contribuente non ha esercitato
negli ultimi 3 anni un'attività analoga;
-
l'attività non costituisce in nessun
modo la prosecuzione di un attività preesistente svolta sia come dipendente
che come lavoratore autonomi escluso il periodo di tirocinio obbligatorio
per le professioni;
-
i compensi per lavoro autonomo o i
ricavi come azienda prestatrice di servizi non superino i 60 milioni annui o
120 per le imprese esercenti altre attività;
-
se viene proseguita l'attività svolta
da un altro soggetto, i ricavi dell'anno precedente non devono aver superato
i suddetti limiti di ricavi;
-
sono regolarmente adempiuti gli
obblighi previdenziali, assicurativi e amministrativi.
Il regime agevolato cessa:
I contribuenti che si muniscono di
apposita apparecchiatura informatica, possono farsi assistere negli
adempimenti tributari dal competente ufficio delle entrate. Per tale
apparecchiatura è riconosciuto un credito di imposta pari al 40% del relativo
costo.
I contribuenti sono esonerati dagli
obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili per gli obblighi
previsti da imposte dirette, Irap, e IVA compresi i versamenti periodici.
Devono essere conservati i documenti ricevuti ed emessi.
Ai fini contributivi, previdenziali,
extratributari e delle detrazioni per carichi di famiglia, la posizione è
valutata sull'ammontare della base imponibile dell'imposta sostitutiva.
Il Ministero delle finanze emetterà
decreti contenenti le disposizioni necessarie all'attuazione del presente
articolo. Il regime è quindi possibile dal 1.1.2001, ma mancano i decreti di
attuazione.
Art. 14 -
Regime fiscale delle attività marginali
A questo regime fiscale "marginale" sono
ammessi i contribuenti che nel periodo d'imposta precedente non si sono
discostati dai ricavi minimi stabiliti dagli studi di settore e tali ricavi
non siano superiori a quelli stabiliti da appositi decreti ministeriali da
emettere, e comunque non superiori ad un massimo di 50 milioni.
I contribuenti devono presentare domanda
all'ufficio delle entrate competente entro il mese di gennaio dell'anno in cui
si vuole usufruire di questo regime: per il 2001, entro il 31 marzo.
L'eventuale rinuncia deve essere comunicata entro il mese di gennaio dell'anno
interessato.
Il regime "marginale" prevede un'imposta
sostitutiva del 15% e cessa nel periodo di imposta successivo a quello in cui
i limiti (da fissare con decreto) sono superati o nello stesso periodo di
imposta in cui sono superati del 50%.
I
benefici (assistenza con apparecchiatura informatica, scritture contabili e
obblighi contributivi) sono equivalenti al regime previsto nel precedente Art.
13.
Art. 16 -
Disposizioni in materia di base imponibile IRAP
Dal 2000, sono esclusi dalla base
imponibile alcuni interventi di enti pubblici e borse di studio e i contributi
versati per i dipendenti disabili. Per società di capitali ed enti pubblici e
privati sono ammessi in deduzione
dalla base
imponibile i seguenti importi:
L. 10.000.000 se la base imponibile non
supera L. 350.000.000
L. 7.500.000 se la base imponibile supera
L. 350.000.000 ma non L. 350.100.000;
L.
5.000.000 se la base imponibile supera L. 350.100.000 ma non L.
350.200.000;
L. 2.500.000 se la base imponibile supera
L. 350.200.000 ma non L. 350.300.000
Art. 18 -
19 - Modifiche alla disciplina dei versamenti ICI
La prima rata ICI (da versare al 30
giugno) è portata al 50% dell'imposta dovuta calcolata sulla base
dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. La
seconda rata da versare sempre entro il 20 dicembre è pari al saldo
dell'imposta per l'intero anno.
Gli accertamenti dal 1995 che scadevano al
31.12.2000 sono prorogati al 31.12.2001.
Le liquidazioni per i fabbricati senza
rendita per le annualità ICI dal 1994 sono prorogate al 31.12.2001.
Per i fabbricati con diritto di godimento
a tempo parziale il versamento ICI è effettuato dall'amministratore del
condominio o della multiproprietà con addebito al singolo titolare nel
rendiconto annuale.
Art. 20 -
Semplificazione per l'INVIM decennale
Entro il 31 marzo 2001 può essere versata
un'imposta sostitutiva pari allo 0,10% del valore catastale invece dell'INVIM
decennale in scadenza nel 2002. Previsto un decreto per le
modalità.
Artt. da 21 a 29 - Disposizioni
varie in materia di energia con riduzioni
varie per determinate categorie.
Art. 30,
31 e 32 - Disposizioni in materia di valore aggiunto
Modifiche IVA in materia di lotto,
lotterie e pesca e abolizione del regime speciale per giochi di abilità.
Proroga al 2001 dell'IVA al 10% in
edilizia prevista dalla precedente finanziaria (co.1, art.7, L. 488/99).
Proroga al 2001 dell'indetraibilità IVA
per moto e auto. Per i mezzi acquistati in leasing o noleggio l'indetraibilità
scende al 90% (quindi 10% detraibile).
L'IVA su impianti di telefonia fissa
installati su mezzi di trasporto merci è interamente detraibile.
L'IVA su spese di rappresentanza fino a L.
50.000 è detraibile
Agevolazione a
favore dell'editoria per non vedenti e proroga al 2001 del regime speciale per
l'agricoltura.
Ridotti gli interessi per i versamenti
trimestrali IVA dall'1,50% all'1% Semplificazioni
adempimenti fiscali per le società sportive dilettantistiche: dovrà essere
emanato un regolamento entro 6 mesi.
Art. 37 -
Modifiche al Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
Variazione di regole sul commercio di beni
antichi o usati.
Obbligo di licenza per distribuzione e
gestione di giochi elettronici per i quali sono fissate regole e
caratteristiche.
Art. 38 e
39 - Nulla osta rilasciato dall'amministrazione finanziaria per gli apparecchi
di divertimento e trattenimento
Per gli apparecchi in oggetto è previsto un
nulla osta e l'installazione di dispositivi di controllo. La materia sarà
regolata da appositi decreti.
Per il periodo
transitorio è previsto un nulla osta provvisorio con validità 4 mesi.
I successivi articoli riguardano in
generali gli enti pubblici (vendita di immobili, controllo della spesa
ecc.)
Artt. da
69 a 82 - Interventi diversi in materia previdenziale e sociale
Dal 1.1.2001 è applicata la
rivalutazione automatica all'inflazione delle pensioni in misura variabile dal
75% al 100%.
Aumenti diversi delle pensioni
minime e sociali.
Possibilità di cumulo di pensione e
reddito da lavoro autonomo e dipendente. Con uno o più decreti del
Ministero del lavoro e del tesoro saranno definite le modalità per incentivare i
lavoratori anziani a continuare l'attività lavorativa e a posticipare il
pensionamento.
Interventi vari per i lavori
socialmente utili.
Gli ispettori SIAE saranno
utilizzati dall'Enpals per verifiche contro l'evasione fiscale e
contributiva.
Stanziamenti in materia di politiche
sociali, di solidarietà, a favore di vittime del terrorismo e della criminalità
organizzata.
Artt. da
83 a 101 - Interventi nel settore sanitario
Eliminazione progressiva dei ticket
sanitari, sospensione del "sanitometro" e conferma della esenzioni attualmente
vigenti.
Dal 1.7. 2001 è soppressa la classe B del
Prontuario farmaceutico mentre dal 1° gennaio 2001 sono aboliti i ticket sulle
ricette tranne quelle non coperte da brevetto.
Dal 1.1.2002 il ticket per prestazioni
specialistiche e di diagnostica strumentale è ridotto da L. 70.000 a L. 23.000
e dal 1.1.2003 è completamente abolito.
Dal 1.1.2001 sono esenti da ticket
prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio per
la diagnosi precoce di tumori e patologie neoplastiche giovanili per
determinate classi di età.
Disposizioni diverse per la riduzione ed
il controllo della spesa per la sanità.
Inserimento nelle ricette del codice del
medico, dell'assistito e della data della prescrizione.
Nuovo elenco dei farmaci rimborsabili da
pubblicare in Gazzetta Ufficiale entro il 15.4.2001.
Proroga fino al 2003 dei prodotti omeopatici già in commercio
dal 1992.
Monitoraggio delle prescrizioni mediche, farmaceutiche, specialistiche e
ospedaliere.
Riduzione delle tariffe per i ricoveri in
lungodegenza.
Altri interventi per medicina preventiva,
infortuni sul lavoro, radioterapia, morbo di Hansen e sindrome di
Down.
Artt. da
103 a 115 - Disposizioni per agevolare l'innovazione e interventi in materia
ambientale.
Istituzione di un Fondo di garanzia a
copertura dei rischi sui crediti erogati da banche e intermediari
finanziari.
Concessione di un credito d'imposta per lo
sviluppo del commercio elettronico, da regolamentare con decreto
ministeriale.
Fondi per investimenti della ricerca di
base, promozione e sviluppo di nuove imprese innovative.
Misure a sostegno degli investimenti in
ricerca e sviluppo nelle imprese industriali.
Fondi per la riduzione delle emissioni in
atmosfera, promozione dell'efficienza energetica, disposizioni per
l'inquinamento elettromagnetico e per il disinquinamento, bonifica e
ripristino ambientale.
Artt. da
116 a 120 - Interventi in materia di lavoro.
Misure per favorire l'emersione del lavoro
irregolare consistenti in sgravi contributivi per le aziende che in pratica
denunciano i lavoratori completamente "in nero" che variano in 5 anni dal 100%
al 20%. Riduzione delle sanzioni per mancato o ritardato pagamento di
contributi.
Disposizioni in materia di lavoro
temporaneo e interventi in materia di formazione professionale.
Potenziamento dell'attività ispettiva del
Ministero del lavoro con assunzione di mille nuovi ispettori.
Artt. da
121 a 130 - Interventi in materia di agricoltura
Interventi per ristrutturazione di imprese
agricole in difficoltà e per agevolare la raccolta dei prodotti agricoli.
Promozione e sviluppo delle aziende agricole e zootecniche
biologiche.
Patti
territoriali specializzati nel settore dell'agricoltura e della pesca e norme
per la distillazione obbligatoria.
Garanzie a favore di cooperative
agricole.
Nuove norme per le assicurazioni agricole
agevolate e disposizioni in materia di credito agricolo.
Emergenze nel settore agricolo e
zootecnico.
Artt.
da 131 a 143 - Trasporti - Sicilia - Protezione civile
Interventi in materia di trasporti e di
infrastrutture viarie.
Interventi per la continuità territoriale
con la Sicilia.
Interventi di protezione civile, di
riassetto idrogeologico, di tutela del patrimonio storico
artistico.
Artt. da
144 a 158 - Interventi in materia di investimenti pubblici - Disposizioni in
settori diversi - Norme finali ed entrata in vigore della legge
In particolare l'art. 145 (Altri
interventi) è composto da 99 commi. Anche la sola elencazione sintetica delle
decine di disposizioni occuperebbe uno spazio quasi pari a quello fino ad ora
utilizzato.
Si spazia dalla metanizzazione della
Sardegna a contributi per il CONI e il Club alpino italiano, dalla
preparazione del vertice G8 di Genova alla vendita e acquisizione di istituti
penitenziari, dalle tariffe agevolate elettorali al risarcimento dei
lavoratori coatti nella Germania nazista.
Si segnala la disposizione
riguardante la validità fino al 28 febbraio 2002 delle banconote e monete in
lire.
Si prega di scusare eventuali
inesattezze od omissioni dovute alla preoccupazione di ridurre al minimo i tempi
di messa in linea di questa pagina.