[ Torna alla HOME ]


Coordinamento Nazionale del Personale
delle Commissioni Tributarie

IL NUOVO PENALE TRIBUTARIO

Il decreto legislativo 10 marzo 2000 n. 74 riordina la disciplina dei reati tributari (in G.U. n. 76 del 31.03.2000).

Tentiamo come di consueto di schematizzare ed esporre in forma semplificata
il testo del decreto in oggetto.

 

TITOLO I - Articolo 1 - Vengono definiti i termini utilizzati all'interno
del decreto:

fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sono le fatture e tutti gli altri documenti aventi valore di prova per le norme tributarie:

  • emessi per operazioni in tutto o in parte non effettuate
  • che indicano corrispettivi o IVA maggiorati
  • che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi

 

Elementi attivi o passivi

Sono i componenti positivi o negativi che formano il reddito o determinano la base imponibile delle imposte sui redditi o dell'IVA.

Dichiarazioni

Sono le dichiarazioni IVA o dei redditi presentate anche in qualità di
amministratore, liquidatore o rappresentante legale di società, enti o
persone fisiche.

Il fine di evadere le imposte e il fine di consentire a terzi l'evasione
le espressioni comprendono anche lo scopo di ottenere un rimborso non dovuto
o un credito d'imposta inesistente e di consentirlo a terzi; nel caso di
amministratori, liquidatori e rappresentanti di società tali espressioni e
il fine di sottrarsi al pagamento, sono riferiti alla società ente o persona
per conto di cui si agisce.

 

Imposta evasa

E' la differenza tra l'imposta effettivamente dovuta e quella indicata in
dichiarazione (tutta l'imposta in caso di omessa dichiarazione) al netto
delle somme versate, dal contribuente o da terzi, per acconti, ritenute o
comunque pagate prima della presentazione della dichiarazione o del suo
termine di scadenza.

Soglie di punibilità riferite all'imposta evasa

Sono riferite anche all'importo dei rimborsi o dei crediti indebiti
richiesti o esposti in dichiarazione.

 

TITOLO II - Articoli da 2 a 11 - Sono definiti i reati tributari

 

DELITTI IN MATERIA DI DICHIARAZIONE

Dichiarazione fraudolenta utilizzando fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti (art. 2)

Chiunque utilizza tali elementi passivi nelle dichiarazioni annuali al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni; il fatto si considera commesso quando le fatture o i documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a 300 milioni, la reclusione è da 6 mesi a 2 anni.

Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3)

Con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni, è punito chiunque indica in una delle dichiarazioni annuali elementi attivi inferiori a quelli reali o elementi passivi fittizi, al fine di evadere le imposte sui redditi o l'IVA, con una falsa rappresentazione nelle scritture contabili o utilizzando mezzi fraudolenti idonei a ostacolarne l'accertamento. Il reato si realizza quando congiuntamente

  • l'imposta evasa (per ogni singola imposta) è superiore a 150 milioni e
  • il totale degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche usando elementi passivi inesistenti (in pratica la riduzione dell'imponibile), è superiore al 5% dell'ammontare complessivo degli elementi attivi dichiarati o comunque a 3 miliardi.

Dichiarazione infedele (art. 4)

Chi, per gli stessi fini, in una delle dichiarazioni annuali per le imposte sui redditi e l'IVA, indica minori elementi attivi o elementi passivi fittizi è punito con la reclusione da 1 a 3 anni. La pena è comminata se congiuntamente

  • l'imposta evasa (per ogni singola imposta) è superiore a 200 milioni e
  • il totale degli elementi attivi non dichiarati (anche utilizzando elementi passivi fittizi) supera il 10% del totale degli elementi dichiarati o comunque è maggiore di 4 miliardi.

Omessa dichiarazione (art. 5)

Chi, per gli stessi fini, non presenta la dichiarazione annuale IVA o dei redditi, è punito con la reclusione da 1 a 3 anni se l'imposta evasa (per ogni singola imposta) è superiore a 150 milioni.

Non sono considerate omesse le dichiarazioni:

  • presentate entro 90 giorni dal termine di scadenza
  • non sottoscritte
  • non redatte su stampati conformi ai modelli prescritti.

Non è punibile il tentativo di compiere i reati previsti dagli art. 2-3-4
(art. 6).

L'art. 7 prevede che non costituiscono fatti punibili ai sensi degli
articoli 3 e 4
:

  • le rilevazioni nelle scritture contabili e nel bilancio eseguite in
    violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza ma
    sulla base di metodi costanti di impostazione contabile;
  • le rilevazioni e le valutazioni quando i criteri applicati sono stati
    indicati nel bilancio e, in ogni caso,
  • le valutazioni che, singolarmente considerate, si discostano di meno del
    10% da quelle corrette.

 

DELITTI IN MATERIA DI DOCUMENTI E PAGAMENTO DI IMPOSTE

 

Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8)

Chi emette fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o dell'IVA, è punito con la reclusione da 1 anno e 6 mesi a 6 anni.

E' considerato un solo reato l'emissione di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel medesimo anno.

Se l'importo annuo delle fatture o documenti emessi per operazioni inesistenti è inferiore a 300 milioni, si applica la reclusione da 6 mesi a 2 anni.

Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10)

Chiunque ai fini di evadere le imposte (redditi e IVA) o di consentire  'evasione a terzi, occulta o distrugge anche in parte le scritture contabili o i documenti obbligatoriamente da conservare, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affare, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni, salvo che il fatto non costituisca più grave reato.

Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Chiunque per evitare il pagamento delle imposte sui redditi e dell'IVA e dei
relativi interessi e sanzioni per un ammontare complessivo a 100 milioni, simula la vendita o compie altri atti fraudolenti sui propri beni o su beni altrui per rendere inefficace la riscossione coattiva, è punito con la reclusione da 6 mesi a 4 anni.

 

TITOLO III - Articoli da 12 a 18 - Disposizioni comuni

L'articolo 12 prevede le pene accessorie: interdizione dagli uffici direttivi delle società e imprese, incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, interdizione dalle funzioni di rappresentanza e assistenza in materia tributaria, interdizione dall'ufficio di componente di commissione tributaria, pubblicazione della sentenza e interdizione dai pubblici uffici per periodi diversi di tempo.

 

Circostanze attenuanti

Pagamento del debito tributario (art. 13) e riparazione dell'offesa nel caso di estinzione per prescrizione del debito tributario (art. 14).

Se prima del dibattimento di primo grado sono pagati i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti previsti dal decreto e le sanzioni amministrative, le pene sono diminuite fino alla metà e non si applicano quelle accessorie. Non si tiene conto tuttavia della diminuzione della pena, ai fini della sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria. Inoltre la pena è ridotta fino alla metà se l'imputato chiede di pagare una somma a titolo di equa riparazione dell'offesa recata all'interesse pubblico, anche nel caso che i debiti tributari risultino estinti per decadenza o prescrizione.

Non sono punibili ai fini del presente decreto le violazioni di norme tributarie dipendenti da obiettive condizioni di incertezza sulla loro portata e sul loro ambito di applicazione (art. 15) e non è punibile chi si è uniformato ai pareri del ministero delle Finanze o del Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive o ha compiuto le operazioni esposte nell'istanza di parere sulla quale si è formato il silenzio-assenso (art. 16).

Gli articoli 17 e 18 si occupano della interruzione della prescrizione e del
giudice competente.

 

 

TITOLO IV e TITOLO V - Articoli da 19 a 25

Gli ultimi articoli si occupano dei rapporti con il sistema sanzionatorio amministrativo e tra procedimento penale e processo tributario e contengono disposizioni di coordinamento e finali. In particolare, oltre all'abolizione di norme precedenti in contrasto o non compatibili con il decreto, è modificato l'articolo 2 della legge 26.01.1983, n. 18. La modifica prevede una pena pecuniaria da 2 a 15 milioni per chiunque:

  • manomette o altera apparecchi misuratori fiscali e chi ne fa uso dopo la
    manomissione
  • forma e altera stampati, documenti o registri e chi li utilizza anche se
    non ha concorso alla falsificazione.

 

[ Torna alla HOME ]