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Coordinamento Nazionale del Personale
delle Commissioni Tributarie

RISULTANZE SUL CONVEGNO DEL 3/4 GIUGNO 05


NUOVI CONFINI E VECCHI PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA!

Mentre procedono "stancamente" e senza nessun risultato

comunemente apprezzabile le riunioni presso il DPF aventiad oggetto la disanima

dei nuovi profili professionali per il personale delle Commissioni tributarie, il

nostro Coordinamento è incisivamente intervenuto al recente Congresso Nazionale

dei giudici tributari tenutosi in Catania gli scorsi 3 e 4 giugno. 

                                La nostra organizzazione come sempre ha fornito il proprio

apprezzato contributo sulla situazione generale, riguardante in primis la situazione

del personale addetto alle Segreterie rìbadendo le proprie convinzioni ed

illustrando quelle che potrebbero essere le prospettive future perchè il personale

interessato, attraverso il riconoscimento formale e sostanziale del ruolo svolto,

possa finalmente raggiungere gli obbiettivi legittimamente sperati.  

     Sottolineamo nel contempo che stante l'organizzazione, nonché la struttura e lo

 svolgimento effettivo del congresso, incentrato sulla attuale condizione e sulle

prospettive future della giustizia tributaria dal punto dì visita principalmente della

componente giurisdizionale, non poteva essere quella la sede estta per un

approfondito ed esaustivo dibattito sui problemi che stanno a cuore al personale in

servizio presso le segreterie, la componente c.d. amministrativa, anche se questa

notoriamente supporta e completa in mani encomiabile quella giurisdizionale.

 Assicuriamo però tutti i nostri iscritti e simpatizzanti che presto ritorneremo "alla

ribalta" predisponendo un "nostro" Congresso, il sesto per la precisione, dove

potranno dare libera voce, come del resto è nostra caratteristica ed abitudine, a

tutto quello che rigarda il nostro lavoro.                                                         Auguriamoci, si sa la speranza è sempre l'ultima

a morire, che nel frattempo qualcosa, anche poco!, di positivo possa sortire dalle

stanze deibottoni laddove semdra davvero ìncredibile che ancora non sia stato

minimamente ríconosciuto quanto di positivo, utile e detmninante per il buon esito

complessivo dello andamento della giustizia tributaria abbia fatto il personale alla

stessa addetto.   Ed infatti prima dì passare alla cronaca dell'avvenimento c'e' da

evidenziare che l'onorevole Benvenuto a nome dí 19 deputati che con lui hanno

presentato alla Camera il progetto di riordino della Giustizia Tributaria, con

all'interno il ruolo unico del personale evidentemente si inizia a muovere qualcosa

speriamo  a nostro vantaggio.

Il ruolo sarebbe una passo importante e decisivo.

                                                                                                                        

  E titolo del Convegno che si è tenuto a Catania è stato "i nuovi confini della

Giustizia Tributaria", i nuovi confini sono incerti (si tratta per lo più dell'oggetto della

giurisdizione), ma i vecchi problemi riemergono ciclicamente con tutta la loro notoria

criticita'. Basti pensare all'indipendenza del giudice tributario, alla collocazione del

personale addetto alle segreterie delle Commissioni, ai rapporti tra il diritto

processuale civile ed il diritto processuale tributario, alla pervicace sopravvivenza

della Commissione Tributaria Centrale. Nel contesto di un acceso dibattito, ispirato

dalle variegate componenti dell'associazionismo di categoria. è emerso che la

terzietà e l'imparzialita' del giudice tributario costituiscono uno deí profili di

maggiore criticità della giustizia tributaria rispetto ai principi posti dal principio del

giusto processo di cui all'art. 111 Cost. Non a caso la prima questione di legittimita'

trattata dalla Corte Costituzionale alla luce dell'art. 111 ha riguardato l'assetto

Commissioni ad in pardcolare, l'arL 13 del D. Lgs n. 545/1992 relafivo al potere del

Ministro dell'Econornia e delle Finanze di determinare e liquidare i compensi dei

giudici tributari.                                                                                                         In tale occasione la Corte ha dichiarato, la minifesta inammissibilità della questione  di  legittimita' dell'art 13 cit., sotto il profilo della ipotizzata violazíone dei

 principi di terzietà ed imparzialità di cui all'art. 111, adducendo il difetto di rilevanza

 nel giudizio de quo e la inadeguata formulazione dell'ordinanza di rimessione.

  Tuttavia, al di la delle contingenze processuali, la questione risulta piuttosto seria,

rilevando anche sotto il profilo dell 'indipendenza del giudice ex artt. 101, 2 co., e

108, 2 co., Cost., ed involgendo, altresì`, il collocamento del personale di segreteria

 delle Commimioni (tematiche queste ampiamente trattate negli interventi di

Caliendo, Sepe e Priore). Sembra quindi improcrastinabile l'istituzione di

una agenzia indipendente cui affidare la gestione amministrativa della Cominissioni

 Tributarie, e non solo del ruolo dei giudici, ma anche di quelle del personale di

segreteria. Un modello da seguire potrebbe essere quello della magistratura

amministrativa, che contempla un Consiglio di Presidenza della Giustizia

Amministrativa con attribuzione al Presidente dei Consìglio dei Ministri di un ruolo

analogo a quello svolto dal Ministro della Gìustizia per la Magistratura ordinaria (sia

pure con variegate sfumature in merito si è riscontrata una certa sintonia negli

interventi di Benvenuto, Leone, Scola e Del Federico). Altro punto cruciale è quello

dell'ibrida natura dei processo trìbutario e del suo precario equilibrio tra processo

civile e processo amministrativo: in linea di principio i giudici tributarí operano

applicando le norme del D. Lg. n. 546/1992 «e per quanto da esse non disposto e

 con esse compatibili, le norme del codice di procedura civile» (art. 1, 2 co.);

ciononostante le fondamenta del processo tríbutario, non sono riconducibili al

processo civile, ma a quello amministrativo; i meccanismi di innesto della

controversia sono di matrice amministrativistica, mentre le forme sono

processualcivilistiche; il raccordo tra situazioni soggettive, fattispecie sostanziali e

tutela processuale risponde all' archetipo della giustízia amministrativa, lo

svolgimento del processo ha invece connotazione processualcivilistica (significativi

spunti al riguardo sono emersi dalle relazioni di Glendi, La Rosa e Muscara").

Comunque sia tra i nuovi confini ed i vecchi problemi della Giustizia, Tríbutaria va

crescendo la consapevolezza delle funzioni, sia tra i giudici, sia fra personale di

segreteria, per cui sembra proprio acquisito il passaggio dal vecchio "contenzioso

tributario" al vero e proprio processo tributario, maturo e coerentemente orientato

 all'esercizio della giurisdizione.

 


                                                                                   FRATERNI SALUTI

                                                                                       Enzo Priore

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