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Coordinamento Nazionale del Personale
delle Commissioni Tributarie

RELAZIONE SUL V FORUM DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

                       Oggetto:  V`FORUM SULLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA

                           Pescara 15 Gennaio 2005 "Hotel Esplanade"

 

In calce alla presente, trasmetto il resoconto del Foruin in oggetto che sotto la

direzione del moderatore Dott. Domenico Caputo, ha visto la partecipazione di

prestigiosi docenti e politici qualificati. La riunione di studio con una nutrita

partecipazione di pubblico è stata aperta con la relazione del Presidente nazionale

 del CNPCT Enzo Priore, il quale ha trattato gli argomenti di maggiore attualità

evidenziando che dall'analisi della situazione dei carichi tributari si possono

prevedere andamenti variabili con temporanea tendenza alla riduzione per gli

effetti deflativi da condono che rendono comunque necessaria la creazione di uno

specifico ruolo dei dipendenti delle Commissioni Tributarie o all'interno del Ministero

dell'Economia o della Presidenza del Consiglio per la peculiarità delle mansioni

svolte rispetto alla diversa finalità accertativi nell'ambito della struttura del

Ministero dell'Economia. Ha ricordato che nonostante che non ci sia stata

preparazione specifica, i dipendenti hanno svolto una formazione diretta "sul

campo" riuscendo a collaborare per il raggiungimento degli obiettivi di celerità del

processo tributario. Inoltre, occorre dare attuazione al Dlgs. 545/92 (artt. 38 e 40)

per il miglioramento della qualità delle decisioni (preparazione dei fascicoli con

 raccolta delle sentenze, massimario delle sezioni ecc.). La particolare efficienza

mostrata dalla giurisdizione tributaria potrà trovare buona collocazione mediante

l'estensione delle competenze ad altre materie vicine a quelle tributarie.   E'

necessario poter assicurare la terzietà sia dei giudici tributari e sia del personale di

 segreteria delle Commissioni Tributarie e ciò non può essere rispettata, anche

sotto il profilo dell'immagine pubblica, se i soldi per l'attività giudiziaria vengono

erogati da una delle parti del processo.

 

Il Prof. Giovanni Marongiu ha introdotto gli aspetti salienti circa la attualità e

modernità dello Statuto del contribuente che, pur non inserito in una normativa di

carattere costituzionale costituisce espressione di un movimento culturale che ha

dato particolare rilevanza al diritto tributario rendendo in dispensabile la

motivazione dell'accertamento tributario. Dopo aver richiamato le norme in un

escursus storico sulla disciplina di tributi e sanzioni, i passi avanti per meglio

disciplinare i rapporti tra lo Stato ed i contribuenti sono stati realizzati con l'avvento

delle Commissioni Tributarie (in funzione dall'aprile 1996) e si è giunti all'avvento di

istituti partecipativi (interpello, contraddittorio, contestazioni preventive,

accertamento con adesione, autotutela, studi di settore, concordati con

associazioni, ecc.). L'importanza delle informazioni (art. 5 Statuto contr.) come

idonea e completa conoscenza delle norme tributarie riassunto con una felice

espressione di sintesi: "tanto più si sa tanto più si può". Restano ancora da

realizzare i testi unici che aiutino a districarsi nella babele di norme collocate e

disperse in svariate leggi e l'approvazione della finanziaria con unico articolo e

centinaia di commi, senza titoli, senza suddivisioni, con difficoltà di conoscenza per i

contribuenti che contrastano con i principi indicati dallo Statuto del contribuente. Ha

ricordato inoltre che costituisce un dovere per gli Uffici Finanziari valutare le difese

 del Contribuente provvedendo a rispondere e motivare obbligatoriamente. In

conclusione la Commissione Tributaria costituisce un Giudice specializzato che ha

 trovato una sua Precisa collocazione e che potrà garantire l'effettiva applicazione

 dello Statuto del contribuente.

 

Il Prof. Cesare Glendi riferito su situazioni paradossali venutesi a creare in

conseguenza del condono, con la nascita del "contenzioso da condono".

Preliminarmente ha espresso alcune riflessioni sugli argomenti trattari dal Prof.

Marongiu: ritenendo che se il legislatore ordinario si pone in contrasto con la norma

statuaria senza fornire spiegazioni, potrebbe ravvisarsi una ipotesi di

incostituzionalità per violazione dell'art. 3 Cost.; la Sez. V della Cassazione non

ancora  riesce  ad  esprimere  compiutamente   la  propria  funzione per

  l'esistenza di reiterati contrasti riportati poi alle SS.UU., e quindi in contrasto con i

principi dello Statuto; con un legislatore così confusionario la sopravvivenza delle

Commissioni è garantita come potrà trovare conferma nel contenzioso da condono.

Ha successivamente esaminato le problematiche derivanti dalla interpretazione da

dare al richiamo ex art. 16 agli atti di imposizione (accertamento; sanzioni) e ad

ogni altro atto, alle difficoltà applicative nei casi di diniego di condono da opporre

davanti al Giudice presso cui pende la lite (Comm. Provinciale, Commissione

Regionale, Cassazione, G.O.); tale previsione dovrebbe ritenersi superata  (o

incoistituzionale) a seguido della riforma che ha attribuito la competenza in via

esclusiva alle Commissioni Tributarie con la conseguenza che l'atto di diniego di

condono dovrebbe essere impugnabile davanti alla Commissione Provinciale. Altre

difficoltà interpretative e apllicative sorgono nei casi di definizione della lite in

pendenza di impugnazione con richiesta di condono, si discute se con

l'impugnazione del diniego di condono andrebbe accorpato l'appello alla sentenza o

 se debbono trattarsi separatamente e poi se vi sia una duplice competenza per

esplicare il potere di sospensiva.

 

L'On. Mario Lettieri si è trovato a dover difendere l'attività del legislatore

riconoscendo che se si continuano a creare molte leggi errate o non rispettose dei

principi cardine dell'ordinamento, la permanenza delle Commissioni è assicurata. In

quest'ultimo periodo in sede legislativa si è parlato troppo di giustizia penale

mentre per i cittadini sono importanti il civile, l'amministrativo e il tributario. 1

condoni sono in netto contrasto con lo Statuto del contribuente e si pongono in

conflitto con la Coistituzione (art. 3) abbassando il tasso di legalità mentre

andrebbe combattuta seriamente l'evasione fiscale. Ha denunciato la scarsa qualità

dei difensori dell'Amministrazione ed alla frequente assenza dalle udienze. Per far

funzionare la macchina fiscale occorre dire no ai condoni, mentre laa cd riduzione

della imposizione diretta costituisce una turbata del Governo (vantaggi notevoli per

 gli alti redditi, piccoli oboli per i poveri) a fronte del contemporaneo aumento delle

imposte indirette che colpiscono indiscriminatamente i contribuenti

indipendentemente dal reddito. Occorre procedere alla riforma della riscossione

poiché oggi si riscuote solo il 10% delle somme iscritte a ruolo e la eliminazione

della Commissione Tributaria Centrale (a costo zero) che non è in condizione di

smaltire il considerevole arretrato disponendo per la redistribuzione del carico alle

Commissioni Regionali. In conclusione le Commissioni Tributarie hanno svolto una

attività meritoria, con una giustizia celere Che funziona e che si è portata a buoni

 livelli qualitativi.

 

Il Seri. Doriano Di Benedetto ha evidenziato la funzionalità dell'apparato pubblico

del contenzioso tributario che ha portato a risultati positivi nello smaltimento dei

carichi di lavoro non solo per i condoni, ma anche per il giudice unico. Ha osservato

che gli uffici degli enti locali erano scarsamente preparati in materia fiscale ma si sta

 recuperando e migliorando. Ha espresso partecipazione alle preoccupazioni del

personale dipendente delle Commissioni Tributarie Auspicando interventi che

permettano di evitare di disperdere le professionalità acquisite.

 

Il Prof. Massimo Basilavecchia ha esaminato gli strumenti deflattivi accertamento

in adesione, l'anticipazione di accordi, concordati preventivi; ha espresso la

contrarietà ai condoni al fine di poter ripristinare un rapporto di serietà trà Stato e

contribuenti; è necessario procedere allo smaltimento del carico di processi

pendenti presso la Commissione Centrale, disponendo l'ampliamento anche delle

competenze delle Commissioni Tributarie (es: per le procedure esecutive successive

alla cartella esattoriale).

 

L'On. Antonio Leone ha ricordato che la giustizia tributaria ha ormai assunto una

chiara connotazione del suo carattere giurisdizionale a cui va ulteriormente estesa

la competenza; va rafforzata la qualifica

zione dei Giudici e del personale addetto alle Commissioni al fine di ottenere un

ruolo specifico (ad es. presso il Ministero della Giustizia) con relativa preparazione.

Propone ampliamento attribuzioni delle competenze: alle vertenze pensionistiche,

 alle sanzioni amministrative ai concessionari della riscossione, alle tariffe e canoni

 sostitutivi di importi qualificati in precedenz come tributi; nascita di una società

unica di riscossione a livello nazionale.-

 

Il Seri. Giovanni Legnini ha posto l'attenzione alla fiscalità ed alla giustizia tribu-

taria  migliorata in termini di autorevolezza nonostante alcune difficoltà operative

compensate dagli operatori, inaccettabile la dipendenza del personale dal Ministero

dell'Economia (parte in causa del processo) sia sotto il profilo funzionale che

economico. Il Giudice Tributario deve poter esplicare in pieno la sua autonomia

ed è opportuno intervenire con un ampliamento delle competenze, con migliora-

mento dei compensi (i giudici ordinari nella giustizia ordinaria sono pagati

molto meglio) e passaggio alle dipendenze della Presidenza del Consiglio.

 

Il Dott. Domenico Caputo , che ha svolto il compito di moderatore, è intervenuto

osservando che vi è stata una storica distorsione nel rapporto tra contribuente

e fisco, successivamente migliorato con l'avvento delle nuove Commissioni

Tributarie. Non bisogna preoccuparsi per gli effetti dei provvedimenti di condono in

quanto nuovi compiti potranno essere svolti dal personale delle Commissioni

(schede da predisporre, preparazione giurisprudenza da massimare o da allegare

al fascicolo in trattazione ecc.) vi sarà inoltre nuovo contenzioso da condono,

l'incremento di quello da fiscalità locale.

Comunque l'eventuale riduzione del personale potrà essere valutato solo dopo la

verifica degli effetti deflattivi derivanti dai condoni.

 

Il Dott. Agostino Del Signore per l'AMT ha espresso la solidarietà al personale

amministrativo delle Commissioni condividendo le preuccupazioni sulla adeguata

considerazione che riguarda anche i giudici. Fondamentale la terzietà delle,

 Commissioni giudici e personale amministrativo; è inaccettabile la dipendenza dal

Ministero dell'Economia; necessita di un ruolo autonomo preferibilmente presso la

Presidenza del Consiglio oppure del Min. della Giustizia; rendere effettiva

l'autonomia dal Ministero Dell'Economia con la sottoposizione del personale alle

direttive del Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria.

Va evidenziato che nonostante gli accordi ed i consensi manifestati da tutti i Politici

non si è ancora proceduto alla eliminazione del termine di durata della nomina dei

Giudici anche se di recente è stata portata da nove a dieci la durata dell'incarico.

Ciò porta certamente una situazione di incertezza che dovrebbe essere superata.

 

 

Il Prof. Lorenzo Del Federico ha rilevato che non c'è il "collo di bottiglia" in

Cassazione Sez. V sia per la peculiare organizzazione della segreteria che correda

ampiamente con la giurisprudenza i ricorsi oggetto di trattazione, per la cernita dei

ricorsi con declaratorie di inammissibilità; per la necessità di motivare le istanze

di prelievo; ciò ha portato ad una media di sentenze di 250 per magistrato,

Per cui nel rilevare che la media delle sentenze all'anno per giudici tributari delle

Commissioni Regionali è di 69 e quelle delle Provinciali è di 200, sarebbe opportuno

poter estendere le attività di Segreteria. E' inoltre auspicabile che non si intervenga

sulla normativa del Dlgs. 546/92 e che venga costituita una Agenzia della Giustizia

Tributaria e del Garante che assorba i dipendenti sempre con i tratti di aubonomia

tipici delle Agenzie.

                                                   PRESIDENTE NAZIONALE DEL COORDINAMENTO
                                                             DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE
                                                                             (Enzo Priore)

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